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giovedì 03 aprile 2008 |
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La Procura è un' organo giudiziario requirente con competenza territoriale costituita presso il Tribunale ordinario Compiti e funzioni il P.M. esercita la così detta "azione penale": è cioè l'organo cui spetta accertare la fondatezza delle notizie di reato che provengono da denunce delle forze di Polizia, da querele o esposti di privati, da referti degli organi medici., e chiedere di conseguenza al giudice la dichiarazione della colpevolezza di un soggetto (imputato) e la conseguente condanna del medesimo, ovvero, in mancanza di elementi di prova, la dichiarazione di infondatezza della notizia di reato (così detta archiviazione). Allo scopo di sostenere l'accusa davanti al giudice, il P.M. svolge le indagini preliminari (per questo con riferimento ai P.M. si parla anche di magistratura "inquirente"); dirige l'attività della Polizia giudiziaria; può chiedere ad un apposito giudice, detto giudice per le indagini preliminari - GIP, l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari ecc.), che hanno funzione cautelare, servono cioè di impedire che i reati commessi possano ripetersi o che ne vengano occultate le prove o che l'autore del fatto possa darsi alla fuga. Il P.M. inoltre interviene obbligatoriamente nelle udienze penali. Il P.M. infine è l'organo competente per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna emessi dal giudice: spetta a lui, una volta che una sentenza sia diventata irrevocabile, disporre che il condannato venga assoggettato alla pena, detentiva o pecuniaria, prevista, determinando il preciso ammontare della sanzione da irrogare, nonché delle eventuali sanzioni accessorie.
Agli uffici del pubblico ministero, che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del Ministro della giustizia. I magistrati addetti agli uffici del pubblico ministero - sostituti procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio. Il Pubblico ministero vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Anche innanzi al Giudice di pace in sede penale è prevista la figura del pubblico ministero, perché presso di esso non esiste alcun autonomo ufficio di procura.
Il P.M. può agire per chiedere al giudice provvedimenti in materia di
dichiarazione di morte presunta, curatela delle persone scomparse limitazione alla potestà genitoriale interdizione e inabilitazione nullità del matrimonio richiesta di dichiarazione di fallimento
Il P.M. deve intervenire inoltre obbligatoriamente in alcune cause civili (es.: cause in materia matrimoniale, cause relative alla cittadinanza, ai rapporti familiari, alle interdizioni e inabilitazioni): la sua eventuale assenza determina la nullità del processo.
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Ultimo aggiornamento ( sabato 03 maggio 2008 )
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